Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 9
II Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilira', con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'art.
2. Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresi', d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.