Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 · Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 — Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per cio' che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. (027U2145)

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Per tutto cio' che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 . Il Ministro per la giustizia puo', con suo decreto, sciogliere la Giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facolta' di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.