Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 7
Spetta alle Associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re; b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale; c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresi' la ripartizione e l'esazione del contributo, che verra' stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, numero 2537 . L'Associazione sindacale tiene distinta la contabilita' relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell'art. 50 del predetto regolamento.
Verweist auf
- Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 18
- Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 50