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Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 · Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 — Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per cio' che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. (027U2145)

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Contro le decisioni delle Giunte, cosi' degli ingegneri, come degli architetti, e' dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso puo' essere proposto anche dal Direttorio del Sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio puo' delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma 2°, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della Commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi Sindacati nazionali designera' in numero doppio.