Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Art. 5
La Giunta deve comunicare all'Associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'Associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.