Regio decreto 27 maggio 1929, n. 851 Art. 2
Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, ai tini indicati nel precedente articolo, consegnera' alla Direzione generale del Debito pubblico il certificato nominativo di proprieta' della Cassa stessa e ad essa intestato portante il n. 160560. Tale certificato sara' tramutato, di ufficio, dalla Direzione generale del Debito pubblico in titoli al portatore di consolidato 5 per cento o del Littorio. Il direttore generale del Debito pubblico ci autorizzato a compiere, anche in deroga alle norme vigenti, tutte le operazioni conseguenziali a questo tramutamento, alla custodia ed alla consegna dei titoli a chi di ragione. La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuti dal Tesoro i titoli al portatore da restituire alla Cassa dei depositi e prestiti, provvedera' a tramutarli di ufficio in certificati nominativi intestati alla Cassa medesima (fondo proprio), a cui essi saranno poscia consegnati. Tutte le operazioni suindicate sono esenti da ogni imposta o tassa.