Regio decreto 27 maggio 1929, n. 851 Art. 3
In corrispondenza del titolo nominativo indicato nel primo comma dell'art. 2 il Tesoro consegnera' alla Cassa dei depositi e prestiti un certificato firmato dal Ministro per le finanze, attestante l'avvenuta operazione, e registrato alla Corte dei conti. In base a dichiarazioni della Direzione generale del Debito pubblico indicanti l'ammontare nominale dei titoli presentati dal Tesoro per la restituzione alla Cassa dei depositi e prestiti, tale certificato sara' a mano a mano annotato di riduzione per un corrispondente ammontare, sino ad esaurimento, a cura della Direzione generale del Tesoro e col visto della Corte dei conti.