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Regio decreto 27 maggio 1929, n. 851 · Regio decreto 27 maggio 1929, n. 851 — Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con (029U0851)

Regio decreto 27 maggio 1929, n. 851 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti del precedente art. 1, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929 30 fra le spese effettive straordinarie, i capitoli seguenti: Cap. n. 244-bis - Assegnazione per l'acquisto di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa depositi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporaneamente ceduti allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'U febbraio 1929 con la Santa Sede ( Legge 27 maggio 1929, n. 810 ) (1° delle dieci rate) L. 85,000,000. Cap. n. 244-ter - Interessi da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, in relazione a titoli consegnati allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede e non ancora restituiti ( Legge 27 maggio 1929, n. 810 ) L. 50,000,000. Analoghi capitoli saranno istituiti negli stati di previsione del Ministero predetto per gli esercizi 1930 31 e seguenti. Il capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1929 30 «Rendita per la Santa Sede» con lo stanziamento di L. 3,225,000 e' soppresso.