Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 1
Agli effetti del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 , convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378 , e' fabbricante di prodotti alimentari della pesca conservati in scatole, o in altri recipienti, chi attenda, anche stagionalmente, alla suddetta lavorazione in appositi locali con speciali impianti e con l'impiego di mano d'opera industriale. Sono prodotti alimentari della pesca conservati in scatole od in altri recipienti quelli per la cui conservazione il recipiente costituisce elemento essenziale.