Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 2
La denuncia da presentare al prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 1 della legge deve indicare: a) le materie prime che si intendono lavorare, ed i sistemi di lavorazione; b) la ubicazione della fabbrica e dei magazzini di deposito dell'azienda; c) il numero medio delle persone impiegate, distinte per sesso e per eta'; d) la quantita' annua del prodotto che viene fabbricato; e) il laboratorio chimico e batteriologico, autorizzato dallo Stato, al quale si intende richiedere le analisi annuali dei prodotti prescritte dall'art. 3 della legge. La denuncia deve inoltre contenere la descrizione del macchinario impiegato e del sistema di chiusura dei recipienti adoperati per mettere in commercio il prodotto, ed essere corredata della pianta dei locali di lavorazione, con cenni sulla utilizzazione di ciascuno di essi. Alla denuncia saranno unite le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto. Copia di tali dichiarazioni sara' conservata presso il fabbricante. Delle denuncie viene data comunicazione dal prefetto ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze.