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Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 · Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 — Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, sulla fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. (029U1427)

Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La salubrita' dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito dei prodotti, prescritta dall'art. 2 della legge, deve risultare da una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comunale vistata dal podesta'. Indipendentemente da tale dichiarazione, e' in facolta' dell'autorita' sanitaria di visitare, in qualunque tempo, la fabbrica per accertarsi che nei vari locali di lavorazione e di deposito siano mantenute le necessarie condizioni igieniche. Se nella visita siano stati accertati inconvenienti da rimuovere, l'autorita' sanitaria ne fa rapporto al prefetto, il quale assegna al proprietario della fabbrica un termine perentorio per eliminarli, salvo i casi di urgenza. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto, con decreto, ordina la chiusura della fabbrica. Del provvedimento e' data dal prefetto comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle finanze. All'interessato e' concesso un termine di trenta giorni per ricorrere contro il provvedimento al Ministero dell'interno, il quale decide in modo definitivo, sentiti i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. Cosi' nella dichiarazione dell'ufficiale sanitario come negli altri accertamenti sanitari si terranno presenti le norme del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530 .