Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 5
L'efficacia dei processi di sterilizzazione dei prodotti conservati in recipienti a chiusura ermetica (trattamento ad alta temperatura), nonche' dei processi intesi a garantire l'igienica preparazione e la buona conservazione dei prodotti, deve risultare da una dichiarazione del direttore di uno degli istituti indicati all'art. 6. Gli uffici sanitari provinciali e comunali ed il Ministero dell'interno possono, in qualunque tempo, controllare l'efficacia dei suddetti processi. Qualora si riscontrino irregolarita' si seguiranno le norme contenute nella seconda parte dell'art. 3.