Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 6
I laboratori chimici e batteriologici ai quali i produttori debbono rivolgersi per fare analizzare la propria produzione sono i laboratori di vigilanza igienica provinciali, autorizzati ai termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889 , e la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126 . Nei casi di ricorso degli interessati contro i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 3 il Ministero dell'interno disporra' - ove del caso - una nuova analisi dei prodotti da parte del Laboratorio chimico batteriologico del Ministero stesso.