Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 7
L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovra' essere compiuta entro un mese dalla data di inizio delle lavorazioni stagionali.
L'analisi annuale obbligatoria dei prodotti, secondo l'articolo 3 della legge, dovra' essere compiuta entro un mese dalla data di inizio delle lavorazioni stagionali.