Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 11
Ogni qualvolta nelle visite di controllo sorgano dubbi circa l'identita' del prodotto, nonche' circa la preparazione e la conservazione di esso e circa l'identita' e qualita' delle sostanze all'uopo adoperate, e' data facolta' di prelevare campioni dei prodotti dovunque questi si trovino. I campioni, in numero di 4, verranno chiusi in modo da impedire la manomissione ed assicurarne la integrita', e suggellati preferibilmente con ceralacca e col timbro dell'ufficio prelevatore, identificati con firma del funzionario o ufficiale o agente prelevatore. L'interessato ha facolta' di apporre la firma e la timbratura propria. Al medesimo sara' assegnato uno dei campioni. Gli altri campioni accompagnati dal verbale dell'operazione, se prelevati in visite fatte nell'interno del Regno, saranno trasmessi all'autorita' sanitaria competente; se prelevati, invece, in visite doganali, saranno trattenuti dal veterinario di confine. Sara' cura di detta autorita' sanitaria o del veterinario di confine e di porto di trasmettere i campioni al laboratorio piu' vicino fra quelli indicati all'art. 6 del presente regolamento, e, nei casi di contestazione sull'identita' del prodotto, al Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma. In base ai risultati di dette visite l'autorita' prelevante procedera' alle eventuali denuncie all'autorita' giudiziaria. Del risultato di tali visite sara' inoltre data comunicazione al Ministero dell'interno perche' - ove si tratti di merce fabbricata in Italia - siano prese le necessarie misure nei riguardi del fabbricante ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.