Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 12
Le autorita' ferroviarie e marittime devono sempre consentire la visita e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari, ufficiali ed agenti cui incombono tali verifiche, i quali del dissuggellamento e dell'apertura dei carri e degli imballaggi debbono compilare apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti, rilasciandone copia al vettore.