Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 10
Circa l'impiego dell'aceto dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e del relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361 , restando pertanto l'obbligo di indicare sui recipienti la specie di aceto adoperato, quando non si tratti di aceto di puro vino. L'obbligo di indicazione della specie ricorre in ogni caso relativamente all'impiego dell'olio.