Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 16
La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorita' e dagli istituti precedentemente indicati, puo' essere eseguita anche dagli organi di polizia annonaria ed urbana.
La constatazione del peso netto, oltre che dalle autorita' e dagli istituti precedentemente indicati, puo' essere eseguita anche dagli organi di polizia annonaria ed urbana.