Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 17
Per avvalersi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge gli interessati debbono fare apposita domanda al Ministero dell'economia nazionale, allegando copia del marchio da apporre sui recipienti, e fornendo la prova di aver fatto la prescritta dichiarazione di riserva del marchio stesso presso l'Ufficio della proprieta' intellettuale. Il Ministero dell'economia nazionale decide, sentito il Ministero dell'interno, ed, ove accolga la domanda, puo' dare alla autorizzazione una durata limitata, o renderla valevole solo per i prodotti da esportare verso determinati mercati. Delle autorizzazioni di cui sopra il Ministero dell'economia nazionale da' comunicazione alla Prefettura del luogo ove e' situata la fabbrica.