Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 19
E' consentito apporre sui recipienti direttamente o per mezzo di targhe o di etichette qualsiasi contrassegno od indicazione, sempre che questi ultimi non siano in contraddizione con le dichiarazioni e le denominazioni obbligatorie e salva l'osservanza del 4° comma dell'art. 4 della legge.