Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427 Art. 20
Salvo le disposizioni speciali del presente decreto, l'incarico di vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento medesimo spetta agli ufficiali ed agenti di polizia urbana ed agli ufficiali ed agenti della forza pubblica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Martelli - Mosconi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 agosto 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 287, foglio 74. - Ferzi.