Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 Art. 1
E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali e' comminata dalla legge una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria. Se alla pena restrittiva della liberta' personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.