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Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 · Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 — Amnistia e indulto per reati comuni e militari. (030U0001)

Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

E' altresi' conceduta amnistia: a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale , sempreche' il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500; b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali; c) per le trasgressioni previste nel codice civile , nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.