Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 Art. 3
Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della liberta' personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori. Sono condonate altresi' le pene pecuniarie. Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali militari, commessi da militari, il condono e la riduzione sono estesi a due anni. L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del codice penale .