Regio decreto 1 gennaio 1930, n. 1 Art. 4
Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della liberta' personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorche' sia intervenuta amnistia o riabilitazione.