Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199 Art. 4
La vigilanza sugli Istituti anzidetti e' affidata al Ministero degli affari esteri che vi provvede di accordo con il Ministero della educazione nazionale. Alla fine dell'anno scolastico ciascun Istituto dovra' presentare copia del bilancio consuntivo insieme con una breve relazione sui corsi d'insegnamento svolti.