Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199 Art. 3
Gli Istituti italiani di musica all'estero che ottengano il riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto, hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni comuni ai Regi conservatori di musica per quanto concerne le materie di insegnamento, la durata dei corsi e i programmi di esame. E' fatto altresi' obbligo ad essi di avere in tutti i corsi un regolare insegnamento di lingua italiana e nei corsi superiori un insegnamento, almeno per sommi capi, della nostra storia politica ed artistica. Agli esami di diploma assiste un commissario italiano, scelto, possibilmente, tra i direttori e gli insegnanti dei Regi conservatori di musica, nominato dal Ministero degli affari esteri, su proposta del Ministero della educazione nazionale.