Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199 Art. 2
Al riconoscimento di cui all'articolo precedente si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministero della educazione nazionale, di concerto con quello degli affari esteri, previo accertamento dei requisiti tecnici, didattici, amministrativi compiuto nelle forme prescritte per gli Istituti musicali che aspirano al pareggiamento ai sensi dell' art. 2, comma 3, del R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170 .