Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199 Art. 1
Gli Istituti italiani di musica all'estero, mantenuti da enti o associazioni, con almeno cinque anni di vita, i quali intendano di conseguire il riconoscimento, a tutti gli effetti legali, dei diplomi da essi rilasciati, debbono farne istanza al Ministero della educazione nazionale ed assoggettarsi alle norme e condizioni di cui al presente decreto. La istanza viene trasmessa al detto Ministero per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale manifesta il proprio parere in merito alla richiesta concessione.