Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199 Art. 7
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri, la facolta' di rilasciare diplomi aventi effetti legali ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, puo' essere in qualunque tempo revocata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Grandi - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 306, foglio 54, - Mancini.