Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 3
I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennita', sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende. I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M. V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo. ((Il Senato del Regno e la Camera dei deputati provvedono alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennita' per il trattamento di quiescenza del proprio personale)) . ((1)) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1026)) . ((1)) In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio. Per i personali non aventi qualita' di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui e' demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono. Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio Decreto 29 luglio 1933, n. 1026 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 16 luglio 1933.