Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 2
All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennita', degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie. Per le pensioni di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.