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Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 · Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 — Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 Art. 2

En vigueurTexte officiel

All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennita', degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie. Per le pensioni di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.