Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 Art. 5
Durante la costruzione e' consentito agli assegnatari di chiedere ed ottenere a proprie spese ampliamenti e miglioramenti nei rispettivi alloggi. In tal caso, ogni modificazione dovra' risultare da speciale perizia tecnica da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio del genio civile, sentita l'Amministrazione comunale. Il presuntivo importo dei lavori dovra', prima del loro inizio, essere depositato a garanzia del pagamento delle opere.