Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 Art. 6
La consegna degli appartamenti avra' luogo, dopo emessa la dichiarazione di abitabilita' delle case economiche popolari costruite in San Domino, non appena gli assegnatari avranno sgombrati i locali occupati nell'isola di San Nicola. I locali dimessi passeranno in consegna all'Amministrazione dello Stato. L'applicazione dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sulle nuove costruzioni avra' luogo secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti sull'imposta fabbricati.