Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 Art. 8
Continueranno a rimanere a carico dello Stato le spese per il rifornimento dell'acqua potabile per la popolazione e quelle per il servizio della illuminazione pubblica.
Continueranno a rimanere a carico dello Stato le spese per il rifornimento dell'acqua potabile per la popolazione e quelle per il servizio della illuminazione pubblica.