Regio decreto 27 giugno 1933, n. 919 Art. 9
L'armadio farmaceutico passera' al Comune con l'obbligo di mantenerlo in piena efficienza. Il Comune cedera' allo Stato tutto il mobilio di sua proprieta' che costituisce l'attuale arredamento dell'ufficio e dell'alloggio del direttore della colonia dei confinati di polizia.