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Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato. Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all'articolo 11: 1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto; 2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo; 3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre; 4° un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passo' in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovra' risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.