Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 19
La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 18.