Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa. Se l'assente ritorna o e' provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione. Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovra' presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.