Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 23
In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale. La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.
In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale. La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.