Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 28
CAPO IV. Trattamento privilegiato.
Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidita', a quale categoria debba ascriversi l'infermita' con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali. Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumera' informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorita' municipali.