Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 29
CAPO IV. Trattamento privilegiato.
((Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un referendario della Corte dei conti coadiuvato da due segretari aggiunti scelti tra i magistrati della Corte stessa o tra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al settimo)) .