Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 30
CAPO IV. Trattamento privilegiato.
L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato. La relazione concludera' con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sara' specificata altresi' la misura e la durata del trattamento.