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Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 30

CAPO IV. Trattamento privilegiato.

In KraftAmtlicher Text

L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato. La relazione concludera' con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sara' specificata altresi' la misura e la durata del trattamento.