Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 32
CAPO IV. Trattamento privilegiato.
Il presidente del Comitato designa un membro relatore, per ciascuna proposta. I funzionari facenti parte del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione proponente non possono riferire sulle proposte dell'Amministrazione stessa.