Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 33
CAPO IV. Trattamento privilegiato.
Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato, sentito il rapporto del membro relatore, emette il suo parere motivato. Nel caso che il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, sono specificati i motivi del dissenso. Il parere, firmato dal relatore, dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti, al Ministro proponente, il quale, con decreto motivato, dispone la concessione o il rifiuto del trattamento privilegiato richiesto.