Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 36
CAPO V. Atti e documenti per uso di pensione.
Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorita' civile ed ecclesiastica. I certificati municipali di cui ai precedenti articoli 18, 20, 21 e 27 devono essere redatti a cura del podesta' del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni. La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.