Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 37
CAPO V. Atti e documenti per uso di pensione.
I documenti di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano gia' in possesso dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' sempre richiedere ai privati e alle autorita' quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.