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Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 · Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 — Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 43

CAPO VI. Decreti.

In KraftAmtlicher Text

I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento e' adottato in conformita' o in parziale o totale difformita' del parere del Comitato. Nel caso di difformita', anche parziale, e' fatta menzione dei motivi di essa. Nei provvedimenti concessivi e' indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermita' e' stata riconosciuta ascrivibile. I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione e' negata.