Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 Art. 44
CAPO VI. Decreti.
A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennita' e' attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo. Altro numero progressivo e' attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.